Volevo segnalare un utile riassunto trovato sul forum di Mondo3 in merito alla nuova normativa sulla garanzia.

LA GARANZIA DEI PRODOTTI A DUE ANNI A CARICO DEL VENDITOREa cura di Katia Moscano nuovo Codice del consumo, agli articoli dal 128 al 135, prevede che la garanzia sui beni di consumo si estenda fino a due anni. La materia era in precedenza disciplinata dal DECRETO LEGISLATIVO n.24 del 2 febbraio 2002.
La ratio delle disposizioni e’ rappresentata dalla responsabilita’ del venditore finale e, a ritroso, anche dell’importatore e/o del produttore.
La disciplina integra il codice civile con gli articoli 1519-bis e seguenti.
Tale nuova disciplina si aggiunge alle altre disposizioni di tutela del consumatore.
* Per soggetto tutelato si intende il consumatore, cioe’ qualsiasi persona fisica che nei contratti agisca per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale.
* Per beni di consumo si intendono qualsiasi beni mobili, anche da assembleare.
Sono da intendersi esclusi:
- i beni oggetti di vendita all’asta
- l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume o in quantita’ delimitate;
- l’energia elettrica.
* Per venditori si intendono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, per la propria attivita’, utilizzino i contratti di vendita.
* Per produttori si intendono i fabbricanti di un bene di consumo o gli importatori del bene di consumo nel territorio della Unione Europea.
* Per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno del venditore o del produttore, di rimborsare, sostituire, riparare il bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’.

Vediamo quali sono i diritti del consumatore:
il venditore e’ responsabile per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difformita’, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene. Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto in base all’uso che egli intenda fare del prodotto o se il rimedio alla difformita’ sia stato tardivo o abbia avuto strascichi a suo danno.
Nel caso di lievi difformita’ e’ possibile chiedere solo la riduzione del prezzo.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale egli ha acquistato il bene.
Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata gli ha arrecato notevoli inconvenienti.

Termini per denunciare il vizio
Per prima cosa occorre dire che il venditore e’ responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore, inoltre, decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformita’ entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
L’azione, diretta a fare valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive, in ogni caso, in 26 mesi dalla consegna del bene.
Inoltre, il consumatore puo’ anche avvalersi di una presunzione: infatti, se il difetto si manifestasse entro il sesto mese dalla consegna, salva prova contraria, questo e’ opponibile al venditore.

Come presentare le proprie richieste al venditore
Fallito il tentativo bonario, lo si dovra? fare con una raccomandata A/R di MESSA IN MORA in cui si intima ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa e si minaccia in alternativa di rivolgersi all?autorita? giudiziaria (giudice di pace o altro, dipende dai casi e dagli importi in gioco).

Aggiungerei inoltre anche questo intervento che è interessante e sicuramente da annotare.

Art.1476 CC "Obbligazioni del venditore" Al punto 3 trovi:"garantire il compratore dall’evinzione e dai vizi."
Art.1490 CC "Garanzia per i vizi della cosa venduta" Qui brevemente viene scritto che il venditore deve in ogni caso garantire che la casa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso per cui tu l’acquisti…..ecc.ecc.
Art.1492 CC "Effetti della Garanzia" Nei casi indicati dall’Art.1490 il compratore puo’ domandare o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo salvo che per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione
Art.1495 "Termini e Condizioni per l’azione" Il comprtore decade del diritto di garanzia se non denunzia i vizi entro 8gg dalla scoperta salvo diverso termine stabilito dalla legge o dalle parti, non serve la denunzia se il venditore riconosce il vizio o l’ha occultato

Certo prima di andare a litigare sarebbe bene cercare delle soluzioni di comune accordo però a mali estremi ;-)

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